Proposta,
discussa e recepita dal CONSIGLIO NAZIONALE nella seduta del 18
dicembre 1998.
Trasmessa per l'approvazione ai ministeri competenti.
Articolo
1. Campo di applicazione
1. La
presente tariffa nazionale si applica alle prestazioni rese dagli
iscritti all’Albo professionale degli psicologi ai sensi degli artt.
1, 3 e 35 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, recante l’ordinamento
della professione di psicologo.
Articolo
2. Criteri, modalità e valutazione deontologica
1. La
presente tariffa nazionale indica le modalità ed i criteri per la
determinazione degli onorari, delle indennità e delle spese.
2. Gli
onorari stabiliti, allegato A, da un minimo ad un massimo, sono
indicativi e sono intesi come parametri di riferimento ai fini della
valutazione deontologica e della formulazione dei pareri dei Consigli
Regionali e Provinciali, sulle parcelle ovvero sulla liquidazione
degli onorari medesimi.
3. Il
Consiglio Nazionale fornirà successivamente indicazioni all’utenza
per valutare, sulla base di criteri di qualificazione e competenza del
professionista, di impegno e di qualità della prestazione, di attività
accessorie non tariffabili..., la congruità delle variazioni tra il
minimo e il massimo della tariffa.
Articolo
3. Nomenclatore
1. La
presente tariffa definisce all’allegato B il nomenclatore delle
singole prestazioni riguardanti le persone, i gruppi, le comunità e
gli organismi sociali aventi per oggetto: a) l’uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico; b) l’attività psicoterapeutica; c) le attività di
sperimentazione, di ricerca in ambito psicologico; d) le attività di
didattica, di informazione e di formazione; e) le attività di
psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione.
Articolo
4. Classificazione degli onorari
1. Gli
onorari, a seconda delle modalità inerenti la loro determinazione
possono essere: fissi, variabili, ovvero commisurati in ragione del
valore e dell’importanza dell’intervento professionale —
consulti e perizie —, e/o in ragione del tempo impiegato, comparato
a vacazione per quelle prestazioni di carattere particolare nelle
quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle
quali non è possibile applicare le normali tariffe fisse.
Articolo
5. Vacazione
1. Gli
onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad ora o
frazione d’ora.
2. Per ogni
periodo d’ora o frazione di ora si calcola una vacazione.
3. Il tempo
impiegato per il trasferimento in luogo e di quello per il ritorno in
studio, nonché di quello perduto per cause indipendenti dal
professionista viene considerato e compensato con apposita indennità,
come specificato all’art. 16 della presente tariffa.
4. Per
vacazione di un’ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere,
l’onorario è compreso tra L. 40.000 a L. 120.000 per le prestazioni
in studio e tra L. 60.000 e L. 180.000 per quelle fuori.
Articolo
6. Onorari a percentuale
1. Possono
essere determinati a percentuale gli onorari riguardanti le
prestazioni non sanitarie dei settori "psicologia del lavoro e
delle organizzazioni" e "psicologia dello sport" che,
per loro natura, possono essere retribuite in ragione dei risultati e
del valore della finalità della prestazione.
2. Per le
stesse prestazioni non sanitarie possono essere patuiti onorari con
variazioni in più o in meno entro un massimo del 30%, a seconda del
raggiungimento di obiettivi preventivamente definiti per iscritto
dalle parti.
Articolo
7. Prima visita, prestazioni successive specialistiche e d’urgenza
1. Gli
onorari debbono essere distinti a seconda che si tratti di prima o di
successive prestazioni, ovvero di prestazioni continuative come
individuate nel prestabilito programma di intervento.
Articolo
8. Principio di equità e applicazione analogica
1. Lo
psicologo nel determinare l’onorario si ispira al principio
dell’equità e può tener della situazione socioeconomica del
proprio paziente.
2. Gli
onorari per le prestazioni non espressamente contemplate nella
presente tariffa possono essere determinate per analogia, avuto
riguardo alle disposizioni della presunta tariffa, ovvero di altre
tariffe professionali che disciplinano casi simili o materie analoghe.
Articolo
9. Prestazioni multiple
1. Per le
prestazioni multiple, eseguite nella stessa seduta, si applica
l’onorario intero per la prestazione più importante e ridotto del
50% per le altre prestazioni.
Articolo
10. Pluralità di professionisti Collegio di psicologi
1. Quando
vengono consultati più professionisti, iscritti ad albi professionali
diversi, a ciascuno di essi spetta il compenso per la prestazione resa
determinato in conformità alle tariffe della propria categoria
professionale.
2. Quando le
prestazioni sono rese da più iscritti all’albo degli psicologi
riuniti in collegio obbligatorio a seguito di apposita richiesta o
perché previsto da specifica norma, gli onorari globali dovuti al
collegio, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e le
previste indennità sono quelle spettanti ad uno psicologo aumentati
del 40% per ciascuno psicologo componente il collegio
Articolo
11. Prestazioni a pluralità di persone-comunità
1. Quando si
tratta di prestazioni riguardanti una pluralità di persone
appartenenti a strutture, ad enti e ad organismi pubblici e privati,
l’onorario può essere ridotto fino al 40%.
Articolo
12. Prestazioni parziali
1. Spetta per
le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali quelle
rese nell’ambito di un definito programma di intervento e non
portato a termine per qualunque causa, oltre le spese e le indennità,
l’onorario corrispondente all’attività svolta.
Articolo
13. Prestazioni non effettuate
1.
L’onorario è ridotto del 30% per le prestazioni non effettuate a
causa del mancato rispetto dell’appuntamento da parte del
paziente-committente nel giorno e nell’ora fissati senza che questi
abbia provveduto a darne disdetta per lo meno il giorno prima.
Articolo
14. Pubblicizzazioni degli onorari
1. Ciascun
professionista, tenuto conto della presente tariffa indicativa,
determina l’onorario che intende praticare ai suoi pazienti e ai
suoi committenti ed affigge la relativa tabella nel proprio studio in
posizione visibile.
Articolo
15. Variazione degli onorari
1. I Consigli
Regionali e i Consigli Provinciali possono proporre al Consiglio
Nazionale la variazione degli onorari di singole prestazioni ovvero di
tutta la presente tariffa, in aumento o in diminuzione non superiore
al 30%, qualora ne ravvisino la necessità in relazione a dimostrate
esigenze professionali e socio-economiche di carattere locale.
2. La
deliberazione di assenso del Consiglio Nazionale diviene esecutiva
qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero di Grazia
e Giustizia non formuli motivate osservazioni o rilievi.
Articolo
16. Indennità e spese
1. Le
indennità costituiscono il compenso al tempo accessorio impiegato per
rendere la prestazione professionale. Esse in particolare sono dovute
per i trasferimenti fuori sede, per l’assistenza prestata
telefonicamente dallo studio, per le comunicazioni, per la
compilazione e la predisposizione di documenti e di testi.
2. Le spese
sono quelle sostenute per gli acquisti dei beni e di servizi necessari
e indispensabili per rendere la prestazione professionale. In
particolare esse riguardano le spese di viaggio e di soggiorno.
3. I compensi
per i rimborsi delle spese effettuate sono determinati in misura fissa
con le maggiorazioni percentuali previste all’art. 18 della presente
tariffa, in ragione di spese supplementari non quantificabili
Articolo
17. Indennità–Trasferimenti
1. Per le
prestazioni fuori dal luogo ove viene esercitata la professione, oltre
al rimborso delle spese sostenute spetta l’indennità di trasferta,
la cui misura è determinata in base alla distanza in km: per distanza
inferiore a 100 km L. 60.000, per distanza superiore a 100 km da
concordare in funzione del tempo occorrente. In via generale la
determinazione dell’indennità si basa sul tempo impiegato da un
minimo di km ad un massimo di km per ogni ora o frazione di ora.
Articolo
18. Spese
1. Le spese
sostenute per l’espletamento delle singole prestazioni, sono
rimborsate sulla base dell’importo risultante da apposita
documentazione.
2. Per ogni
prestazione resa fuori dal comune ove viene esercitata la professione
spettano altresì: a) le spese di viaggio — aereo, treno,
autovettura pubblica; nel caso di autovettura privata secondo la
tabella ACI chilometrica — rimborsate nel loro ammontare maggiorate
del 15% a titolo di rimborso spese accessorie. b) Le spese di
soggiorno-pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo a
quattro stelle con l’aumento del 10% a titolo di rimborso spese
accessorie.
3. Non
compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.
Articolo
19. Accordo-Parere e liquidazione della parcella
1.
L’accordo con il quale lo psicologo e il paziente-committente
stabiliscono che il parere del competente Consiglio Regionale o
Provinciale, sulla parcella ha efficacia vincolante a condizione che
esso sia stato preventivamente comunicato al Consiglio medesimo.
2. Alla
richiesta di liquidazione della parcella o di parere debbono essere
allegati gli elaborati e i documenti necessari ed eventualmente quelli
richiesti dal Consiglio.
Articolo
20. Anticipi ed acconti
1. Quando
l’espletamento delle prestazioni richiede un periodo di tempo
superiore a sei mesi possono essere chiesti anticipi sulle spese ed
acconti sugli onorari e sulle indennità in misura non superiore al
20% dei relativi compensi.
2. Per tali
prestazioni, può essere altresì, in via alternativa, presentata la
parcella per le prestazioni rese alla fine di ogni trimestre.
Articolo
21. Cumulabilità
1. Gli
onorari, le indennità e le spese sono cumulabili tra di loro e sempre
che non si determini duplicazione di compensi.
Articolo
22. Arbitrati
1.
L’onorario spettante allo psicologo incaricato della funzione di
unico arbitro è determinato con riferimento al valore delle richieste
di tutte le parti, alla durata, alla complessità ed alla rilevanza
della questione sottoposta. Quando non sia possibile preconcordare
l’onorario esso può essere determinato sulla base di un compenso
fisso da L. 2.000.000 a L. 10.000.000, maggiorato del 2% del valore
della questione sottoposta fino ad un massimo di L. 80.0000.000.
Articolo
23. Specifiche
1. Le
specifiche da rilasciare al paziente-committente, debbono indicare le
prestazioni, la data ovvero il periodo di tempo in cui sono state
rese, il relativo onorario, le eventuali indennità e le spese
effettivamente sostenute dallo psicologo per sé e per i collaboratori
nonché gli eventuali anticipi e acconti ricevuti.
Articolo
24. Aggiornamento e revisione della tariffa
1. La
revisione della tariffa deve essere aggiornata ogni due anni e
rideterminata ogni cinque anni.
Note
all’allegato A
La tariffa
include la prestazione dello psicologo e tutti i costi direttamente
necessari per renderla (spese di gestione dello studio, costo dei
materiali psicodiagnostici...). Non include l’IVA, se dovuta, il
contributo previdenziale oggettivo e altre eventuali imposte.
La durata
indicativa della seduta psicologica o psicoterapeutica va dai 45 ai 70
minuti. Per sedute di durata significativamente inferiore, la tariffa
deve essere diminuita in proporzione; per sedute di durata superiore
la tariffa può essere aumentata in proporzione.
Le tariffe
delle sedute o delle attività di gruppo sono parametrate su gruppi
composti da 8-12 persone, condotti da un solo psicologo e per una
durata di 75-100 minuti.
Condizioni
significativamente diverse da queste, comportano una variazione
proporzionale, in più o in meno, della tariffa.