Proposta, discussa e recepita dal CONSIGLIO NAZIONALE nella seduta del 18 dicembre 1998.
Trasmessa per l'approvazione ai ministeri competenti.

Articolo 1. Campo di applicazione

1. La presente tariffa nazionale si applica alle prestazioni rese dagli iscritti all’Albo professionale degli psicologi ai sensi degli artt. 1, 3 e 35 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, recante l’ordinamento della professione di psicologo.

Articolo 2. Criteri, modalità e valutazione deontologica

1. La presente tariffa nazionale indica le modalità ed i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e delle spese.

2. Gli onorari stabiliti, allegato A, da un minimo ad un massimo, sono indicativi e sono intesi come parametri di riferimento ai fini della valutazione deontologica e della formulazione dei pareri dei Consigli Regionali e Provinciali, sulle parcelle ovvero sulla liquidazione degli onorari medesimi.

3. Il Consiglio Nazionale fornirà successivamente indicazioni all’utenza per valutare, sulla base di criteri di qualificazione e competenza del professionista, di impegno e di qualità della prestazione, di attività accessorie non tariffabili..., la congruità delle variazioni tra il minimo e il massimo della tariffa.

Articolo 3. Nomenclatore

1. La presente tariffa definisce all’allegato B il nomenclatore delle singole prestazioni riguardanti le persone, i gruppi, le comunità e gli organismi sociali aventi per oggetto: a) l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico; b) l’attività psicoterapeutica; c) le attività di sperimentazione, di ricerca in ambito psicologico; d) le attività di didattica, di informazione e di formazione; e) le attività di psicologia del lavoro, delle organizzazioni e della comunicazione.

Articolo 4. Classificazione degli onorari

1. Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti la loro determinazione possono essere: fissi, variabili, ovvero commisurati in ragione del valore e dell’importanza dell’intervento professionale — consulti e perizie —, e/o in ragione del tempo impiegato, comparato a vacazione per quelle prestazioni di carattere particolare nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non è possibile applicare le normali tariffe fisse.

Articolo 5. Vacazione

1. Gli onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad ora o frazione d’ora.

2. Per ogni periodo d’ora o frazione di ora si calcola una vacazione.

3. Il tempo impiegato per il trasferimento in luogo e di quello per il ritorno in studio, nonché di quello perduto per cause indipendenti dal professionista viene considerato e compensato con apposita indennità, come specificato all’art. 16 della presente tariffa.

4. Per vacazione di un’ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere, l’onorario è compreso tra L. 40.000 a L. 120.000 per le prestazioni in studio e tra L. 60.000 e L. 180.000 per quelle fuori.

Articolo 6. Onorari a percentuale

1. Possono essere determinati a percentuale gli onorari riguardanti le prestazioni non sanitarie dei settori "psicologia del lavoro e delle organizzazioni" e "psicologia dello sport" che, per loro natura, possono essere retribuite in ragione dei risultati e del valore della finalità della prestazione.

2. Per le stesse prestazioni non sanitarie possono essere patuiti onorari con variazioni in più o in meno entro un massimo del 30%, a seconda del raggiungimento di obiettivi preventivamente definiti per iscritto dalle parti.

Articolo 7. Prima visita, prestazioni successive specialistiche e d’urgenza

1. Gli onorari debbono essere distinti a seconda che si tratti di prima o di successive prestazioni, ovvero di prestazioni continuative come individuate nel prestabilito programma di intervento.

Articolo 8. Principio di equità e applicazione analogica

1. Lo psicologo nel determinare l’onorario si ispira al principio dell’equità e può tener della situazione socioeconomica del proprio paziente.

2. Gli onorari per le prestazioni non espressamente contemplate nella presente tariffa possono essere determinate per analogia, avuto riguardo alle disposizioni della presunta tariffa, ovvero di altre tariffe professionali che disciplinano casi simili o materie analoghe.

Articolo 9. Prestazioni multiple

1. Per le prestazioni multiple, eseguite nella stessa seduta, si applica l’onorario intero per la prestazione più importante e ridotto del 50% per le altre prestazioni.

Articolo 10. Pluralità di professionisti Collegio di psicologi

1. Quando vengono consultati più professionisti, iscritti ad albi professionali diversi, a ciascuno di essi spetta il compenso per la prestazione resa determinato in conformità alle tariffe della propria categoria professionale.

2. Quando le prestazioni sono rese da più iscritti all’albo degli psicologi riuniti in collegio obbligatorio a seguito di apposita richiesta o perché previsto da specifica norma, gli onorari globali dovuti al collegio, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e le previste indennità sono quelle spettanti ad uno psicologo aumentati del 40% per ciascuno psicologo componente il collegio 

Articolo 11. Prestazioni a pluralità di persone-comunità

1. Quando si tratta di prestazioni riguardanti una pluralità di persone appartenenti a strutture, ad enti e ad organismi pubblici e privati, l’onorario può essere ridotto fino al 40%.

Articolo 12. Prestazioni parziali

1. Spetta per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali quelle rese nell’ambito di un definito programma di intervento e non portato a termine per qualunque causa, oltre le spese e le indennità, l’onorario corrispondente all’attività svolta.

Articolo 13. Prestazioni non effettuate

1. L’onorario è ridotto del 30% per le prestazioni non effettuate a causa del mancato rispetto dell’appuntamento da parte del paziente-committente nel giorno e nell’ora fissati senza che questi abbia provveduto a darne disdetta per lo meno il giorno prima.

Articolo 14. Pubblicizzazioni degli onorari

1. Ciascun professionista, tenuto conto della presente tariffa indicativa, determina l’onorario che intende praticare ai suoi pazienti e ai suoi committenti ed affigge la relativa tabella nel proprio studio in posizione visibile.

Articolo 15. Variazione degli onorari

1. I Consigli Regionali e i Consigli Provinciali possono proporre al Consiglio Nazionale la variazione degli onorari di singole prestazioni ovvero di tutta la presente tariffa, in aumento o in diminuzione non superiore al 30%, qualora ne ravvisino la necessità in relazione a dimostrate esigenze professionali e socio-economiche di carattere locale.

2. La deliberazione di assenso del Consiglio Nazionale diviene esecutiva qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero di Grazia e Giustizia non formuli motivate osservazioni o rilievi.

Articolo 16. Indennità e spese

1. Le indennità costituiscono il compenso al tempo accessorio impiegato per rendere la prestazione professionale. Esse in particolare sono dovute per i trasferimenti fuori sede, per l’assistenza prestata telefonicamente dallo studio, per le comunicazioni, per la compilazione e la predisposizione di documenti e di testi.

2. Le spese sono quelle sostenute per gli acquisti dei beni e di servizi necessari e indispensabili per rendere la prestazione professionale. In particolare esse riguardano le spese di viaggio e di soggiorno.

3. I compensi per i rimborsi delle spese effettuate sono determinati in misura fissa con le maggiorazioni percentuali previste all’art. 18 della presente tariffa, in ragione di spese supplementari non quantificabili 

Articolo 17. Indennità–Trasferimenti

1. Per le prestazioni fuori dal luogo ove viene esercitata la professione, oltre al rimborso delle spese sostenute spetta l’indennità di trasferta, la cui misura è determinata in base alla distanza in km: per distanza inferiore a 100 km L. 60.000, per distanza superiore a 100 km da concordare in funzione del tempo occorrente. In via generale la determinazione dell’indennità si basa sul tempo impiegato da un minimo di km ad un massimo di km per ogni ora o frazione di ora.

Articolo 18. Spese

1. Le spese sostenute per l’espletamento delle singole prestazioni, sono rimborsate sulla base dell’importo risultante da apposita documentazione.

2. Per ogni prestazione resa fuori dal comune ove viene esercitata la professione spettano altresì: a) le spese di viaggio — aereo, treno, autovettura pubblica; nel caso di autovettura privata secondo la tabella ACI chilometrica — rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese accessorie. b) Le spese di soggiorno-pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo a quattro stelle con l’aumento del 10% a titolo di rimborso spese accessorie.

3. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

Articolo 19. Accordo-Parere e liquidazione della parcella

1. L’accordo con il quale lo psicologo e il paziente-committente stabiliscono che il parere del competente Consiglio Regionale o Provinciale, sulla parcella ha efficacia vincolante a condizione che esso sia stato preventivamente comunicato al Consiglio medesimo.

2. Alla richiesta di liquidazione della parcella o di parere debbono essere allegati gli elaborati e i documenti necessari ed eventualmente quelli richiesti dal Consiglio.

Articolo 20. Anticipi ed acconti

1. Quando l’espletamento delle prestazioni richiede un periodo di tempo superiore a sei mesi possono essere chiesti anticipi sulle spese ed acconti sugli onorari e sulle indennità in misura non superiore al 20% dei relativi compensi.

2. Per tali prestazioni, può essere altresì, in via alternativa, presentata la parcella per le prestazioni rese alla fine di ogni trimestre.

Articolo 21. Cumulabilità

1. Gli onorari, le indennità e le spese sono cumulabili tra di loro e sempre che non si determini duplicazione di compensi.

Articolo 22. Arbitrati

1. L’onorario spettante allo psicologo incaricato della funzione di unico arbitro è determinato con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, alla durata, alla complessità ed alla rilevanza della questione sottoposta. Quando non sia possibile preconcordare l’onorario esso può essere determinato sulla base di un compenso fisso da L. 2.000.000 a L. 10.000.000, maggiorato del 2% del valore della questione sottoposta fino ad un massimo di L. 80.0000.000.

Articolo 23. Specifiche

1. Le specifiche da rilasciare al paziente-committente, debbono indicare le prestazioni, la data ovvero il periodo di tempo in cui sono state rese, il relativo onorario, le eventuali indennità e le spese effettivamente sostenute dallo psicologo per sé e per i collaboratori nonché gli eventuali anticipi e acconti ricevuti.

Articolo 24. Aggiornamento e revisione della tariffa

1. La revisione della tariffa deve essere aggiornata ogni due anni e rideterminata ogni cinque anni.

 

Note all’allegato A

La tariffa include la prestazione dello psicologo e tutti i costi direttamente necessari per renderla (spese di gestione dello studio, costo dei materiali psicodiagnostici...). Non include l’IVA, se dovuta, il contributo previdenziale oggettivo e altre eventuali imposte.

La durata indicativa della seduta psicologica o psicoterapeutica va dai 45 ai 70 minuti. Per sedute di durata significativamente inferiore, la tariffa deve essere diminuita in proporzione; per sedute di durata superiore la tariffa può essere aumentata in proporzione.

Le tariffe delle sedute o delle attività di gruppo sono parametrate su gruppi composti da 8-12 persone, condotti da un solo psicologo e per una durata di 75-100 minuti.

Condizioni significativamente diverse da queste, comportano una variazione proporzionale, in più o in meno, della tariffa.