Atto di indirizzo in tema di Pubblicità della attività oggetto della professione di psicologo,
approvato dal Consiglio Nazionale il 9 dicembre 1999

Storico

http://www.ordinepsicologilazio.it

Definizione generale

Art. 1

La pubblicità delle attività psicologiche va intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività.
In tale prospettiva il messaggio deve essere veritiero e formulato in termini oggettivi, senza alcuna finalità promozionale, nel rispetto del decoro professionale, conforme ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.

Forme di Pubblicità

Art. 2

Agli psicologi iscritti all’Ordine che operano sul territorio nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio in cui viene svolta l’attività professionale, nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione.
La pubblicità è consentita anche sulle pagine WEB di Internet.

Contenuto delle informazioni pubblicitarie

Art. 3

Le targhe e le inserzioni di cui all’art. 2 possono contenere soltanto le seguenti indicazioni:

a. - nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite o di apertura;

b. - titoli di studio e professionali.
Dopo il titolo può essere menzionato l’indirizzo specifico seguito nel corso di laurea, nei termini qui riportati in via esemplificativa: “dottore in psicologia indirizzo applicativo”; “dottore in psicologia ad indirizzo sperimentale”; “dottore in psicologia ad indirizzo di psicologia generale e sperimentale”; “dottore in psicologia ad indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell’educazione”; “dottore in psicologia del lavoro e delle organizzazioni”;

c. - titoli di specializzazione e/o di formazione post lauream.
L’uso della qualifica di specializzazione è consentito a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma, senza abbreviazioni che possano indurre in errore o in equivoco.
Alla indicazione della specializzazione possono essere aggiunte quelle dell’indirizzo formativo teorico - clinico seguito, del settore di attività, del setting di riferimento o dell’ambito di intervento.
Per quanto riguarda l’indirizzo formativo teorico - clinico possono essere utilizzate diciture quali: “psicoanalitico”, psicologo – analitico”, “sistemico”, “cognitivo comportamentale”, “analitico transazionale”.
Per quanto riguarda il setting o l’ambito d’intervento possono essere usate diciture quali:
“terapia individuale”, “terapia di gruppo”, “terapia familiare e/o di coppia”, “terapia infantile e/o dell’adolescente”.
L’uso delle espressioni di cui ai comma precedenti è consentito a condizione che sia fornita al Consiglio Regionale competente la documentazione sulla specifica formazione conseguita e/o sulla attività svolta nella disciplina di riferimento ovvero nel settore in cui si intende esercitare, per un periodo per lo meno pari alla durata legale del relativo corso universitario e comunque non inferiore a tre anni.
E’ vietato l’uso di titoli conseguiti all’estero se non riconosciuti dallo stato italiano;

d. - titoli di carriera e accademici in ambito psicologico.
Può essere menzionata la disciplina di insegnamento e l’istituto scolastico o universitario di riferimento, specificando la qualifica, se, cioè, professore ordinario, associato, incaricato e via dicendo;

e. - onoreficienze concesse o riconosciute dallo stato.

 

Attività sanitaria e non in ambito psicologico

Art. 4

La professione di psicologo comprende attività che attengono a due aree e/o competenze, quella non sanitaria in ambito psicologico e quella sanitaria in ambito psicologico e psicoterapeutico.
L’informazione pubblicitaria non sanitaria, non contemplata dalla legge 175/92 e successive modificazioni, non è soggetta alle disposizioni sull’autorizzazione del Sindaco e deve essere sottoposta al parere del Consiglio Regionale competente secondo le procedure e le modalità previste all’art. 7.

L’informazione pubblicitaria dell’attività sanitaria, disciplinata dalla legge 175/92 e successive modificazioni, deve essere autorizzata dal Sindaco, in conformità alle procedure ed alle modalità previste all’art.7.

Contenuto dell’informazione pubblicitaria dell’attività non sanitaria

Art. 5

Le targhe, e le inserzioni di cui all’art. 2 riguardanti l’attività non sanitaria in ambito psicologico possono contenere le indicazioni specificate all’art. 3, in quanto applicabili. In particolare, può essere indicata lo specifico settore dell’attività professionale, nei termini qui riportati in via esemplificativa: “psicologia del lavoro e dell’organizzazione; “psicologia dello sport”; “psicologia dei contesti educativi”; “psicologia di comunità”; “psicologia giuridica”; “psicologia ambientale”; “ricerca psicologica”.

Per l’uso di tali espressioni deve essere presentata, unitamente alla domanda indirizzata al Consiglio Regionale competente di cui all’art. 7, la documentazione dalla quale risulti avere conseguito una specifica formazione ovvero avere svolto attività nel settore indicato per un periodo complessivamente non inferiore alla durata legale dei relativi corsi universitari di specializzazione.

Contenuto dell’informazione pubblicitaria dell’attività sanitaria

Art. 6

Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività sanitaria sono tenuti ad osservare il presente atto di indirizzo e le disposizioni della legge 175/92 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le targhe e le inserzioni di cui all’art. 2 possono contenere soltanto le indicazioni previste all’art. 3.

Gli iscritti all’albo che abbiano ottenuto il riconoscimento ad esercitare l’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 35 della legge 56/89 possono usare la dicitura psicologo – psicoterapeuta.

Autorizzazione del Sindaco
Parere dell’Ordine

Art. 7

Per l’informazione pubblicitaria relativa all’attività sanitaria necessita l’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla osta del Consiglio Regionale o Provinciale presso il cui albo è iscritto il richiedente.

Quando l’attività professionale, a cui si riferisce l’informazione pubblicitaria sia svolta in Regione o in Provincia diversa da quella di iscrizione all’albo professionale, il nulla osta è rilasciato dal Consiglio della Regione o della Provincia in cui viene diffuso l’annuncio medesimo.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale il professionista deve inoltrare domanda al Consiglio Regionale o Provinciale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche estetiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario e della documentazione comprovante i titoli e le attività menzionate. Inoltre deve essere depositata la documentazione probante sugli indirizzi indicati e sulla formazione conseguita.

Il Consiglio trasmette la domanda al Sindaco, con il proprio nulla osta, entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Per l’informazione pubblicitaria relativa all’attività non sanitaria è necessario il parere favorevole del Consiglio Regionale o Provinciale competente.

La domanda va inoltrata al Consiglio della Regione o della Provincia in cui viene diffuso l’annuncio medesimo corredata dagli stessi dati e dalla stessa documentazione di cui al comma 3.

Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di parere, senza che il Consiglio si sia espresso in merito, il parere si deve intendere come favorevole.

Analoga procedura deve essere osservata per la pubblicità diffusa via Internet. Il contenuto del messaggio deve essere formulato nei termini definiti agli artt. 3 e 5.

L’autorizzazione del Sindaco ed il parere del Consiglio Regionale o Provinciale dell’Ordine debbono essere rinnovati solo qualora siano apportate modifiche al testo originario dell’informazione pubblica.

Per l’iscrizione sulle carta intestata e sui biglietti da visita che debbono essere quelle specificate all’art. 3 non è necessario nè l’autorizzazione del Sindaco nè il parere del Consiglio Regionale dell’Ordine.

Associazioni tra professionisti

Art. 8

Le disposizioni degli artt. 2, 3, e 7 si applicano anche alle associazioni tra professionisti in qualsiasi forma costituite.

Dopo le diciture relative al tipo d’associazione, come previsto dallo statuto costitutivo, debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario i nomi e i cognomi degli psicologi associati, con la possibilità di utilizzare le altre locuzioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.

Caratteristiche estetiche

Art. 9

Per le caratteristiche estetiche delle targhe, delle insegne e delle inserzioni, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della Sanità del 16 settembre 1984 n° 657.

Situazioni di abuso
Procedimento disciplinare e sanzioni

Art. 10

Gli esercenti la professione di psicologo che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l’autorizzazione ovvero senza parere del Consiglio Regionale o Provinciale dell’Ordine sono sottoposti a procedimento disciplinare ed assoggettati alla sanzione disciplinare della censura o della sospensione da uno a sei mesi.

Se la pubblicità, non autorizzata o priva del prescritto parere, contiene indicazioni false, la sospensione è da sei mesi ad un anno.

Alla stessa sanzione sono assoggetati gli psicologi che effettuino la pubblicità, a qualsiasi titolo, con forme e mezzi non disciplinati dal presente atto di indirizzo.

 

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