Atto di
indirizzo in tema di Pubblicità della attività oggetto della
professione di psicologo,
approvato dal Consiglio Nazionale il 9 dicembre 1999
Storico
http://www.ordinepsicologilazio.it
Definizione
generale
Art. 1
La pubblicità
delle attività psicologiche va intesa e realizzata come servizio per
l’informazione alla collettività.
In tale prospettiva il messaggio deve essere veritiero e formulato in
termini oggettivi, senza alcuna finalità promozionale, nel rispetto
del decoro professionale, conforme ai criteri della serietà
scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.
Forme di
Pubblicità
Art. 2
Agli
psicologi iscritti all’Ordine che operano sul territorio nazionale
è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull’edificio
in cui viene svolta l’attività professionale, nonchè mediante
inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di
categoria, attraverso i periodici destinati esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione.
La pubblicità è consentita anche sulle pagine WEB di Internet.
Contenuto
delle informazioni pubblicitarie
Art. 3
Le targhe e
le inserzioni di cui all’art. 2 possono contenere soltanto le
seguenti indicazioni:
a. - nome,
cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del
professionista, orario delle visite o di apertura;
b. -
titoli di studio e professionali.
Dopo il titolo può essere menzionato l’indirizzo specifico
seguito nel corso di laurea, nei termini qui riportati in via
esemplificativa: “dottore in psicologia indirizzo applicativo”;
“dottore in psicologia ad indirizzo sperimentale”; “dottore in
psicologia ad indirizzo di psicologia generale e sperimentale”;
“dottore in psicologia ad indirizzo di psicologia dello sviluppo e
dell’educazione”; “dottore in psicologia del lavoro e delle
organizzazioni”;
c. - titoli
di specializzazione e/o di formazione post lauream.
L’uso della qualifica di specializzazione è consentito a coloro
che abbiano conseguito il relativo diploma, senza abbreviazioni che
possano indurre in errore o in equivoco.
Alla indicazione della specializzazione possono essere aggiunte
quelle dell’indirizzo formativo teorico - clinico seguito, del
settore di attività, del setting di riferimento o dell’ambito di
intervento.
Per quanto riguarda l’indirizzo formativo teorico - clinico
possono essere utilizzate diciture quali: “psicoanalitico”,
psicologo – analitico”, “sistemico”, “cognitivo
comportamentale”, “analitico transazionale”.
Per quanto riguarda il setting o l’ambito d’intervento possono
essere usate diciture quali:
“terapia individuale”, “terapia di gruppo”, “terapia
familiare e/o di coppia”, “terapia infantile e/o
dell’adolescente”.
L’uso delle espressioni di cui ai comma precedenti è consentito a
condizione che sia fornita al Consiglio Regionale competente la
documentazione sulla specifica formazione conseguita e/o sulla
attività svolta nella disciplina di riferimento ovvero nel settore
in cui si intende esercitare, per un periodo per lo meno pari alla
durata legale del relativo corso universitario e comunque non
inferiore a tre anni.
E’ vietato l’uso di titoli conseguiti all’estero se non
riconosciuti dallo stato italiano;
d. -
titoli di carriera e accademici in ambito psicologico.
Può essere menzionata la disciplina di insegnamento e
l’istituto scolastico o universitario di riferimento, specificando
la qualifica, se, cioè, professore ordinario, associato, incaricato
e via dicendo;
e. -
onoreficienze concesse o riconosciute dallo stato.
Attività
sanitaria e non in ambito psicologico
Art. 4
La
professione di psicologo comprende attività che attengono a due aree
e/o competenze, quella non sanitaria in ambito psicologico e quella
sanitaria in ambito psicologico e psicoterapeutico.
L’informazione pubblicitaria non sanitaria, non contemplata dalla
legge 175/92 e successive modificazioni, non è soggetta alle
disposizioni sull’autorizzazione del Sindaco e deve essere
sottoposta al parere del Consiglio Regionale competente secondo le
procedure e le modalità previste all’art. 7.
L’informazione
pubblicitaria dell’attività sanitaria, disciplinata dalla legge
175/92 e successive modificazioni, deve essere autorizzata dal
Sindaco, in conformità alle procedure ed alle modalità previste
all’art.7.
Contenuto
dell’informazione pubblicitaria dell’attività non sanitaria
Art. 5
Le targhe, e
le inserzioni di cui all’art. 2 riguardanti l’attività non
sanitaria in ambito psicologico possono contenere le indicazioni
specificate all’art. 3, in quanto applicabili. In particolare, può
essere indicata lo specifico settore dell’attività professionale,
nei termini qui riportati in via esemplificativa: “psicologia del
lavoro e dell’organizzazione; “psicologia dello sport”;
“psicologia dei contesti educativi”; “psicologia di comunità”;
“psicologia giuridica”; “psicologia ambientale”; “ricerca
psicologica”.
Per l’uso
di tali espressioni deve essere presentata, unitamente alla domanda
indirizzata al Consiglio Regionale competente di cui all’art. 7, la
documentazione dalla quale risulti avere conseguito una specifica
formazione ovvero avere svolto attività nel settore indicato per un
periodo complessivamente non inferiore alla durata legale dei relativi
corsi universitari di specializzazione.
Contenuto
dell’informazione pubblicitaria dell’attività sanitaria
Art. 6
Gli iscritti
all’albo che esercitano l’attività sanitaria sono tenuti ad
osservare il presente atto di indirizzo e le disposizioni della legge
175/92 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Le targhe e
le inserzioni di cui all’art. 2 possono contenere soltanto le
indicazioni previste all’art. 3.
Gli iscritti
all’albo che abbiano ottenuto il riconoscimento ad esercitare
l’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 35 della legge
56/89 possono usare la dicitura psicologo – psicoterapeuta.
Autorizzazione
del Sindaco
Parere dell’Ordine
Art. 7
Per
l’informazione pubblicitaria relativa all’attività sanitaria
necessita l’autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla
osta del Consiglio Regionale o Provinciale presso il cui albo è
iscritto il richiedente.
Quando
l’attività professionale, a cui si riferisce l’informazione
pubblicitaria sia svolta in Regione o in Provincia diversa da quella
di iscrizione all’albo professionale, il nulla osta è rilasciato
dal Consiglio della Regione o della Provincia in cui viene diffuso
l’annuncio medesimo.
Ai fini del
rilascio dell’autorizzazione comunale il professionista deve
inoltrare domanda al Consiglio Regionale o Provinciale competente,
corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle
caratteristiche estetiche e dei contenuti dell’annuncio
pubblicitario e della documentazione comprovante i titoli e le attività
menzionate. Inoltre deve essere depositata la documentazione probante
sugli indirizzi indicati e sulla formazione conseguita.
Il Consiglio
trasmette la domanda al Sindaco, con il proprio nulla osta, entro 30
giorni dalla data di presentazione.
Per
l’informazione pubblicitaria relativa all’attività non sanitaria
è necessario il parere favorevole del Consiglio Regionale o
Provinciale competente.
La domanda va
inoltrata al Consiglio della Regione o della Provincia in cui viene
diffuso l’annuncio medesimo corredata dagli stessi dati e dalla
stessa documentazione di cui al comma 3.
Trascorsi 60
giorni dalla presentazione della domanda di parere, senza che il
Consiglio si sia espresso in merito, il parere si deve intendere come
favorevole.
Analoga
procedura deve essere osservata per la pubblicità diffusa via
Internet. Il contenuto del messaggio deve essere formulato nei termini
definiti agli artt. 3 e 5.
L’autorizzazione
del Sindaco ed il parere del Consiglio Regionale o Provinciale
dell’Ordine debbono essere rinnovati solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario dell’informazione pubblica.
Per
l’iscrizione sulle carta intestata e sui biglietti da visita che
debbono essere quelle specificate all’art. 3 non è necessario nè
l’autorizzazione del Sindaco nè il parere del Consiglio Regionale
dell’Ordine.
Associazioni
tra professionisti
Art. 8
Le
disposizioni degli artt. 2, 3, e 7 si applicano anche alle
associazioni tra professionisti in qualsiasi forma costituite.
Dopo le
diciture relative al tipo d’associazione, come previsto dallo
statuto costitutivo, debbono essere riportati nel messaggio
pubblicitario i nomi e i cognomi degli psicologi associati, con la
possibilità di utilizzare le altre locuzioni di cui agli artt. 3, 4 e
5.
Caratteristiche
estetiche
Art. 9
Per le
caratteristiche estetiche delle targhe, delle insegne e delle
inserzioni, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui al
decreto del Ministro della Sanità del 16 settembre 1984 n° 657.
Situazioni
di abuso
Procedimento disciplinare e sanzioni
Art. 10
Gli esercenti
la professione di psicologo che effettuino pubblicità nelle forme
consentite senza l’autorizzazione ovvero senza parere del Consiglio
Regionale o Provinciale dell’Ordine sono sottoposti a procedimento
disciplinare ed assoggettati alla sanzione disciplinare della censura
o della sospensione da uno a sei mesi.
Se la
pubblicità, non autorizzata o priva del prescritto parere, contiene
indicazioni false, la sospensione è da sei mesi ad un anno.
Alla stessa
sanzione sono assoggetati gli psicologi che effettuino la pubblicità,
a qualsiasi titolo, con forme e mezzi non disciplinati dal presente
atto di indirizzo.
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